Una buca stradale

Buche stradali, P.A. responsabile per danni connessi alla mancata manutenzione

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ROMA - L'Ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell''art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l''evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (ecco alcune sentenze della Corte di cassazione al riguardo: C. Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass. 18753/2017; Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass. 1896/2015). Ai sensi dell''art.2051 c.c. «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

Il caso fortuito atto ad escludere la responsabilità del custode è inteso quale evento interruttivo del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso: «In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per ottenere l''esonero della stessa, il custode deve provare che il fatto presenti i requisiti dell''autonomia, dell''eccezionalità, dell''imprevedibilità e dell''inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno e il rapporto di custodia fra il soggetto e la cosa stessa, concretando così gli estremi del caso fortuito» (C. Cass., Sez. VI, 30/9/2014, n. 20619).

L'amministrazione è liberata dalla responsabilità ex art.2051 c.c. laddove «dimostri che l''evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d''olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l''intervento riparatore dell''ente custode» (C. Cass., Sez. VI, 27/3/2017, n. 7805, in Arch. giur. circol. e sinistri 2017, 7-8, 630). Ex art.2051 c.c. non è sufficiente la dimostrazione dell''assenza di colpa da parte del custode, ma si richiede la prova positiva della causa esterna (fatto materiale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che, per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode, restando così a carico di quest''ultimo anche il danno derivante da causa rimasta ignota.

Onere probatorio. L''art.2051 c.c., per altro verso, implica sì una presunzione di responsabilità in capo al custode, ma mantiene, in capo al danneggiato, l''onere di provare il verificarsi dell''evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia; solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l''onere di provare il caso fortuito, ossia l''esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (in tal senso C. Cass., Sez. III, 29/1/2016, n.1677).

Le norme di comportamento. La causa esterna può essere rappresentata anche dal fatto dello stesso danneggiato: «quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall''utente danneggiato con l''adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l''efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell''ente proprietario della strada e l''evento dannoso» (C. Cass., Sez. III, 13/1/2015, n.287, in Giust. Civ. Mass. 2015) (3). «L''ente proprietario d''una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell''art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l''utente danneggiato di percepire o prevedere con l''ordinaria diligenza la situazione di pericolo.

Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l''adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all''ente e l''evento dannoso» (C. Cass., Sez. VI, 26/9/2017, n. 22419, in Diritto & Giustizia 2017) . «Esclusa la responsabilità dell''Ente gestore nell''ipotesi di sinistro su strada accidentata allorché sia emersa una responsabilità esclusiva della conducente del ciclomotore la quale, proprio a causa del pericolo evidente, determinato dalla presenza di una strada dissestata per un lungo tratto precedente il punto in cui si era verificata la caduta, aveva posto in essere una condotta che aveva costituito la ragione esclusiva del fatto dannoso» (C. Cass., Sez. VI, 11/5/2017, n. 11753, in Diritto & Giustizia 2017)

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Martedì 14 Novembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 15-11-2017 22:14 | © RIPRODUZIONE RISERVATA