ROMA - Anche il telelaser, così come l'autovelox, va sempre presegnalato per poter essere utilizzato come strumento di rilevazione della velocità utile a elevare sanzioni legittime.Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'appello, nella sentenza numero 105/2017 ha infatti ribadito che, con l'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto legge numero 117/2007, tutti i tipi e le modalità di controllo che sono effettuati con apparecchi, fissi o mobili, installati sulla sede stradale soggiacciono all'obbligo della preventiva segnalazione.
Peraltro, la presegnalazione deve avvenire mediante un cartello correttamente percepibile e leggibile, con la conseguenza che un accertamento, come quello di specie, eseguito mediante rilevazione avvenuta prima del cartello mobile di avviso deve ritenersi illegittimo.
A tale proposito, il Tribunale di Latina ha ricordato che la finalità dell'obbligo di preventiva segnalazione non rileva solo con riferimento ai servizi organizzativi interni della PA ma serve a informare gli automobilisti e a orientare la loro condotta di guida, tanto che la sua violazione determina la nullità dell'eventuale sanzione. Con riferimento alla distanza tra cartello e apparecchio di rilevamento della velocità, poi, il giudice ha ribadito che la stessa va valutata in relazione allo stato dei luoghi.
Nel caso di specie l'automobilista aveva ricevuto un verbale di accertamento dell'eccesso di velocità in cui nulla si diceva sulla corretta segnalazione della presenza e dell'operatività del telelaser né sul fatto che l'eventuale cartello fosse posizionato a una distanza adeguata allo stato dei luoghi. Ciò posto, in giudizio non era stata raggiunta in alcun modo la piena prova che l'utente della strada fosse stato informato della presenza del telelaser e avesse così potuto orientare la propria condotta di guida. Il verbale di accertamento è stato quindi annullato e il Comune ha dovuto anche pagare le spese di lite.