Le amministrazioni che gestiscono i sistemi di controllo della velocità Sicve- Tutor devono fornire, su richiesta dell’automobilista multato, la documentazione relativa all’omologazione iniziale e alla taratura periodica dell’apparecchiatura utilizzata. Nel ribadire questo principio, già espresso con sentenza del 2020, la Suprema Corte di Cassazione ha ricordato che, al pari degli Autovelox standard, anche i sistemi Tutor, costituiti da portali che misurano la velocità media delle auto che vi passano sotto, devono essere sottoposti a controlli periodici. Nel commentare gli effetti del pronunciamento, gli esperti del periodico online All-In Giuridica del gruppo Seac evidenziano come la sentenza numero 6579 della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, offra una speranza di accoglimento per i ricorsi di annullamento delle sanzioni elevate con l’implacabile Tutor, in tutti quei casi dove risulti mancante o lacunosa la documentazione relativa alle verifiche di funzionamento.
Nel caso in oggetto, i magistrati del Palazzaccio hanno cassato e reinviato al Tribunale di Roma la sentenza che respingeva il ricorso di un automobilista, multato per un eccesso di velocità dalla Polizia Stradale, rilevata con apparecchio Sicve- Tutor gestito dall’Anas, proprio per assenza delle prove di verifica periodica della taratura. Nel farlo, i giudici hanno ricordato che «il sistema »SICVE - Tutor«, pur rilevando una velocità media e non istantanea, calcola detta velocità sulla scorta dei dati forniti da un’apparecchiatura di misura del tempo che anch’essa è esposta ad obsolescenza». E ancora: «In presenza di contestazioni sulla funzionalità dell’apparecchio non risulta sufficiente che il medesimo risulti omologato, dovendo il giudice di merito verificare l’esistenza della prova della successiva taratura periodica, prova che deve essere fornita dall’Amministrazione che ha contestato l’infrazione».