Nei giudizi per omicidio stradale, la responsabilità dell’automobilista che ha provocato lo scontro viene mitigata nel caso la vittima abbia condotto a velocità eccessiva l’altro veicolo coinvolto nell’incidente. A stabilire questo principio è stata la Corte di Cassazione, sezione IV Penale, con la sentenza numero 29052 del 22 luglio 2022. Secondo gli Ermellini, infatti, nell’ambito della circolazione stradale, nella valutazione delle responsabilità deve essere presa in considerazione la prevedibilità della condotta imprudente dell’altra parte. Nel commentare il pronunciamento, gli esperti del periodico online All-In Giuridica del gruppo Seac chiariscono: “nella vicenda in esame non poteva prescindersi dal fatto (accertato) che la vittima procedeva a una velocità molto elevata tale da rendere potenzialmente meno prevedibile per gli altri utenti della strada l’avvicinamento del suo motociclo all’intersezione presso cui è avvenuto l’evento”.
Nel caso in oggetto, verificatosi in Campania, un automobilista aveva provocato un incidente con conseguenze mortali, superando la riga di mezzeria con imprudenza, durante una manovra di svolta a sinistra. Nell’evento un motociclista, che proveniva ad alta velocità da un vicolo, aveva eseguito una manovra improvvisa di frenata per evitare l’urto. Il suo passeggero era caduto, procurandosi lesioni, poi risultate letali. Riformando la sentenza di condanna per omicidio colposo dell’automobilista, in violazione delle norme sulla circolazione stradale, formulata dalla Corte d’Appello di Napoli, confermando quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la Cassazione ha rimandato il caso ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli, per una valutazione più approfondita della dinamica dell’incidente. Valutazione che esamini attentamente la prevedibilità da parte dell’automobilista del comportamento del motociclista, anche in relazione alla velocità della due ruote e al teatro dello scontro.
Nella sentenza, gli Ermellini hanno puntualizzato: “Il criterio della prevedibilità in concreto si sostanzia nell’assunto che la prevedibilità vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma va anche ragguagliata alle diverse classi di agenti modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto”, come già espresso da sentenza n. 38343 del 2014 delle Sezioni Unite della Cassazione.