Un incidente d'auto

Rc auto, Cassazione: il risarcimento del terzo trasportato deve sempre essere garantito. No a clausole assicurative che lo limitano

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No a clausole assicurative che limitino il risarcimento del danno patito dal terzo trasportato. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 11246 depositata oggi, ha respinto il ricorso di Unipol Sai contro la decisione della Corte d’Appello di L’Aquila (del 2019) che aveva condannato la compagnia a pagare 144.165 euro, a titolo di danno non patrimoniale, al terzo trasportato che era anche il proprietario del veicolo, in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi nel 2007 quando, durante il trasporto in ospedale, l’autovettura, secondo il ricorrente, per «incapacità alla guida» del conducente «sbandava uscendo di strada». In primo grado invece il Tribunale di Chieti (nel 2015) aveva respinto la domanda dell’attore reputando inefficace la copertura assicurativa «per avere il danneggiato assicurato affidato consapevolmente la conduzione dell’autovettura a soggetto non idoneo alla guida», in quanto sprovvisto di patente.

Per il giudice di secondo grado, in forza del diritto europeo, ai fini risarcitori sussisteva prevalenza della qualità di vittima del sinistro su quella di assicurato e, ai fini della copertura assicurativa, era «irrilevante il fatto che la vittima si identifichi con il proprietario del veicolo». Proposto ricorso da parte di Unipol la Suprema corte l’ha respinto affermando che "la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea, di per sè, ad escludere l’operatività della polizza assicurativa in favore della vittima, trasportata a bordo del veicolo al momento dell’incidente ed assicurata per la guida di tale veicolo". 

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Mercoledì 6 Aprile 2022 - Ultimo aggiornamento: 17:35 | © RIPRODUZIONE RISERVATA
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