L’automobilista non può essere considerato responsabile di un investimento di un pedone in area urbana se questo è avvenuto per una condotta imprevedibile e anomala della persona travolta. Questo in sintesi il principio consolidato, evidenziato con la sentenza 20140 del 13 luglio dalla Corte di Cassazione che, nell’occasione, ha chiarito alcuni aspetti importanti di applicazione. Il caso oggetto del parere degli Ermellini ha interessato un incidente avvenuto in provincia di Massa. Protagonista dell’evento un bimbo di due anni, sfuggito alla custodia di un adulto dopo l’attraversamento della strada. Il piccolo era tornato indietro sulla carreggiata di corsa, rimanendo colpito da un veicolo che stava sopraggiungendo. La responsabilità dell’accaduto è stata attribuita dai giudici alla nonna del piccino, a cui era stato affidato.
Nel commentare la sentenza, gli esperti del periodico All-In Giuridica del gruppo Seac chiariscono: «Per la Suprema Corte, la responsabilità del conducente è esclusa quando risulta provato che non vi era alcuna possibilità di prevenire l’evento e che è stato fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tuttavia - spiegano -, l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito non basta ad affermare la totale innocenza del conducente investitore. Questi, infatti, deve dimostrare ‘ di aver fatto tutto il possibile per evitare il dannò, dimostrando inoltre che la condotta anomala dell’ investito non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto».
Nel caso di specie, la Corte d’Appello, contro la cui decisione i parenti del bimbo avevano presentato il ricorso poi respinto in Cassazione, aveva accertato che l’attraversamento del piccolo era stato improvviso ed imprevedibile, in quanto «è sbucato dietro la sagoma di un’auto in sosta sulla destra della carreggiata che impediva la visibilità al conducente dell’auto che sopraggiungeva, ma anche l’inevitabilità dello scontro, in quanto l’auto già si trovava davanti al punto di entrata nella carreggiata e porgeva, alla corsa del bambino, il proprio lato anteriore destro».