ROMA - La recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge annuale sulla concorrenza e sul mercato (la numero 124/2017) costituisce un punto di svolta epocale per la disciplina del risarcimento dei danni derivanti da incidenti stradali.Le nuove regole, infatti, riguardano tantissimi aspetti, tra i quali la quantificazione del danno non patrimoniale, l'identificazione dei testimoni e la prova nel processo. Ripercorriamo quindi brevemente le diverse novità.
Il danno biologico. La recente legge, innanzitutto, prevede che per tutte le cd. macrolesioni, ovverosia i danni all'integrità psico-fisica compresi tra dieci e cento punti percentuali di invalidità, venga realizzata una tabella unica nazionale, che determini anche il valore pecuniario di ogni singolo punto, considerando i coefficienti di variazione determinati dall'età del danneggiato. A questa tabella, si affiancherà anche una tabella specifica per le microlesioni, ovverosia quelle comprese tra uno e nove punti percentuali di invalidità.
Al giudice resta comunque la possibilità di aumentare il risarcimento del 30% per le macrolesioni e del 20% per le microlesioni nel caso in cui accerti che le stesse ledono aspetti dinamico-relazionali personali del danneggiato in maniera documentata e obiettivamente accertata o, solo in caso di microlesioni, abbiano cagionato una sofferenza psico-fisica particolarmente intensa. Per entrambe le tabelle è previsto l'aggiornamento Istat annuale.
Esami strumentali. Il recente provvedimento chiarisce anche che per il risarcimento delle lesioni di lieve entità è ora necessario l'accertamento con esami clinici strumentali obiettivi. Se mancano, il danno biologico permanente non spetta. Resta escluso il caso in cui dal sinistro derivino lesioni visibili, come delle cicatrici, che possono essere risarcite anche a seguito del solo esame visivo.
Testimoni. Una delle strette più severe operate dalla legge annuale sulla concorrenza in materia di sinistri stradali è quella che riguarda l'identificazione dei testimoni. Per il risarcimento dei danni che riguardano solo le cose e non le persone, il danneggiato deve infatti ora indicare immediatamente i soggetti che hanno assistito all'incidente. Se non lo fa, non potrà chiamarli a testimoniare nell'eventuale causa che dovesse instaurare nei confronti della Compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento. In ogni caso, se nell'immediatezza il danneggiato non indica i testimoni, la Compagnia glielo ricorderà con una raccomandata da inviare entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro.
L'assicurato ha ulteriori 60 giorni per rispondere. Restano comunque ferme tre eccezioni, al ricorrere delle quali la possibilità di chiamare un testimone a deporre in giudizio non è subordinata alla sua tempestiva indicazione all'assicurazione. Si tratta, in particolare, del caso in cui la sua identificazione nell'immediatezza del fatto era oggettivamente impossibile e del caso in cui il testimone sia stato comunque identificato dalla polizia, oltre che del caso in cui il sinistro abbia cagionato (anche) danni alle persone.
In ogni caso, uno stesso testimone può ora essere citato al massimo in tre cause nel quinquennio. Nel caso in cui tale limite viene oltrepassato, il giudice comunica il nominativo del teste alla Procura della Repubblica, che verificherà la sussistenza dei presupposti del reato di falsa testimonianza e/o del reato di frode all'assicurazione. Inoltre, i testimoni possono ora essere valutati dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento e perdono, così, il loro ruolo chiave nel processo.
La scatola nera. Tale ruolo è lasciato, invece, alla scatola nera, ovverosia un dispositivo elettronico dotato di Gps che registra e memorizza molteplici dati con i quali descrive, in sostanza, il comportamento tenuto dal conducente quando è alla guida e quindi anche al momento dell'incidente. Le rilevazioni della scatola nera (che peraltro dà diritto a chi la installa a sconti sui premi per la RC auto) assumono infatti pieno valore di prova, al pari, ad esempio, dei verbali di polizia stradale. Il dispositivo, che è portabile, non può essere disinstallato, manomesso o reso non funzionante dall'assicurato che, se contravviene a tale divieto, perde il diritto allo sconto, deve restituire all'assicurazione le somme che ha risparmiato in maniera indebita e rischia anche una denuncia per frode.
Frode sospetta. A proposito di frode, la legge annuale sulla concorrenza esonera le Compagnie di assicurazione dal rispettare le tempistiche per le offerte formali al danneggiato previste dal codice delle assicurazioni ogniqualvolta dall'esame della banca dati sinistri emergano almeno due parametri di significatività che alimentano il sospetto di frode, che l'Ivass deve definire con un apposito provvedimento. Oltre che dall'archivio informatico dell'Istituto, gli elementi sintomatici di frode potranno essere ricavati anche da una perizia che documenti l'incongruenza del danno dichiarato o dai dispositivi elettronici eventualmente installati sul mezzo incidentato.
Tempi per fare causa. Se l'assicurazione rifiuta indebitamente di fare un'offerta di risarcimento al danneggiato, quest'ultimo potrà citarla in giudizio solo dopo aver ricevuto dalla stessa le determinazioni conclusive in ordine al sinistro o, in difetto, dopo che siano decorsi i 60 giorni di sospensione della procedura. Il danneggiato mantiene comunque il diritto di accedere nei termini agli atti, salvi i casi in cui sia stata presentata una denuncia o una querela.
Cessione del credito ai carrozzieri. Un'ultima novità degna di nota è quella che ha sancito l'ineliminabile necessità della fattura tutte le volte in cui il danneggiato decide di cedere il credito vantato nei confronti dell'assicurazione al carrozziere, che riparerà l'auto senza chiedere nulla al cliente ma rivolgendosi per i compensi direttamente alla Compagnia competente. Di conseguenza, in caso di cessione del credito, la riparazione precede sempre l'indennizzo.